Quando la propria casa è inagibile, l’Imu e le rate del mutuo devono essere comunque pagate? È questo un tema (purtroppo) ricorrente, e non solamente in occasione di eventi drammatici di larga portata. La risposta, in verità, è meno scontata di quanto si possa pensare: vediamola insieme.
La l. 44/2012 apporta una buona notizia per tutti i proprietari di un immobile che è andato incontro a una situazione di inagibilità e di inabilità, tale da rendere inutilizzabile la casa, anche per finalità diverse da quelle abitative.
Secondo la legge, un immobile che verte in queste condizioni può vedere la sua base imponibile ai fini Imu ridotta del 50%, con l’unica accortezza di far accertare lo stato di inabilità o di inagibilità dall’Ufficio tecnico comunale di competenza, con una perizia di norma a cura e a spese del proprietario. In alcune ipotesi viene però ammessa, come alternativa, una dichiarazione sostitutiva del proprietario dell’immobile che autocertifichi al Comune lo stato di inagibilità o di inabilità, e il non utilizzo dell’unità stessa.
Con particolare riferimento alla dichiarazione sostitutiva autocertificativa di cui sopra, rimane inteso che tale atto avrà esclusiva efficacia fiscale, non potendo – in altri termini – comportare la dichiarazione di inabitabilità per altri fini.
Fatte salve queste condizioni, l’Imu da versare potrà essere dimezzata, con un beneficio per il proprietario dell’immobile che potrà essere eventualmente maggiorato nel caso in cui – ad esempio – lo stato di inutilizzabilità dell’immobile derivi da catastrofi naturali o altri eventi di particolare portata.
Più complesso è lo scenario di riferimento per i mutui. In linea di massima, anche se la propria casa è stata distrutta da un evento come il terremoto, tale accadimento non interrompe l’obbligo del mutuatario di continuare a pagare le rate del proprio debito.
Intuibilmente, quanto sopra non sta certamente a significare che il proprietario dell’immobile sia completamente inerme. Innanzitutto, potrà appellarsi a una delle cause di sospensione del mutuo, qualora vi siano ancora delle clausole contrattuali o interbancarie che possano prevedere un posticipo di tali obblighi nei confronti dell’istituto di credito.
In secondo luogo, potrà cercare di tutelarsi in tempi “non sospetti”, stipulando un’apposita assicurazione danni contro il terremoto o altri eventi drammatici: in questo caso sarà la compagnia assicurativa a intervenire attivamente nel contratto estinguendo il debito o rimborsando i costi di una eventuale ricostruzione o risanamento.
In terzo luogo, si può cercare un’intesa con il proprio istituto di credito, il quale – ben inteso – avrà tutto l’interesse nel cercare una soluzione che possa migliorare la posizione di entrambe le parti: in caso di distruzione parziale o totale dell’immobile oggetto di mutuo, probabilmente ad essere distrutta parzialmente o totalmente sarebbe anche la garanzia reale e principale rappresentata dall’ipoteca.
Insomma, bene cercare di contattare tempestivamente il proprio istituto bancario di riferimento condividendo l’accaduto, e cercando di comprendere in modo condiviso in che modo poter superare questo stato di difficoltà, indotto dall’inagibilità o inabitabilità dell’immobile oggetto di mutuo e di ipoteca.
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