Come di consueto, anche quest’anno il settore immobiliare è stato influenzato dai provvedimenti contenuti all’interno della Legge di Bilancio 2020 che, tra conferme e novità, impatterà sull’edilizia e sugli edifici abitativi e non abitativi.
Cerchiamo di riepilogare quali
siano i principali interventi previsti, e come potrebbero cambiare la posizione
dei contribuenti.
In sede di discussione della manovra finanziaria è stato deciso di prorogare al 31 dicembre 2020 il pacchetto di bonus fiscali già in vigore lo scorso anno, in relazione alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio, acquisto mobili e elettrodomestici di classe energetica invariata.
È stata inoltre confermata
l’applicabilità fino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus che riguarda i lavori
energetici eseguiti sulle parti comuni dei condomini, e del Sismabonus,
anch’esso in scadenza alla fine del prossimo esercizio.
Viene altresì introdotto un nuovo
bonus, ribattezzato “Bonus facciate”, con una detrazione del 90% sulle spese –
senza limiti – sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli
edifici, di rifacimento, di recupero o di pulitura e tinteggiatura.
Dal 2020 è stato previsto un
accorpamento di tutte le imposte locali sugli immobili. Dunque, scompare
formalmente il tributo per i servizi indivisibili: viene invece prevista una
sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, con disciplina che ricalca
quella già esistente in capo all’imposta municipale unica. L’aliquota di base è
fissata allo 0,86%, con congrua possibilità – in capo ai Comuni – di
incrementarla e abbassarla entro i limiti previsti.
Sempre a proposito di Imu, per
gli immobili di impresa viene prevista la possibilità di dedurre l’imposta
nella misura del 60% per il 2020 e il 2021 (ex 50% nel 2019). L’aliquota di
deducibilità salirà al 100% dal periodo 2022.
L’aliquota che può essere
applicata ai contratti a canone concordato viene fissata in misura ridotta al
10% a partire dal 2020, invece del 15%, e contrariamente al 12,5% che era stato
ipotizzato inizialmente.
Sparisce lo sconto in fattura,
ovvero la possibilità – rimessa al contribuente – di poter optare per uno
sconto sull’importo lordo della prestazione del fornitore, in luogo della
detrazione fiscale spettante.
Vi è però un’unica eccezione: la
possibilità che lo sconto in fattura possa essere ancora fruito per gli
interventi di ristrutturazione di primo livello, particolarmente importanti, e
solamente per le parti comuni degli edifici condominiali e per un importo dei lavori
che sia pari ad almeno 200 mila euro.
L’imposta sostitutiva dovuta
sulle plusvalenze che sorgono dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da meno 5 anni, realizzate da soggetti Irpef, sale dal
20% al 26%. Viene pertanto paragonata tale aliquota, a quella applicata alle
plusvalenze di natura finanziaria.
Infine, ricordiamo che la Legge
di Bilancio introduce un credito di imposta per le spese documentate sull’acquisizione
e sulla predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con
l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza degli immobili. Entro 90
giorni dall’entrata in vigore della Legge, un decreto Mef definirà le modalità
di accesso al beneficio.
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