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Come agenzia immobiliare con trent’anni di esperienza nel settore, abbiamo voluto scrivere
una guida per tutti coloro che hanno deciso, o che ancora stanno valutando, di vendere
o affittare un immobile di proprietà. Scarica la guida immobiliare di LaPlanning per alcuni consigli!
FAQ's: rispondiamo alle vostre domande piu' frequenti
Come proprietario/locatore di una casa concessa in affitto sarai tenuto a versare delle imposte sul reddito prodotto dal canone di locazione. Puoi optare su due soluzioni di tassazione: 1. Ordinaria: il reddito prodotto dall’affitto va dichiarato ai fini irpef. Questa imposta è progressiva e il reddito da locazione va sommato ad altri redditi della persona. Attualmente lo scaglione minimo è pari al 23% fino a €. 15.000 di reddito complessivo. Oltre a ciò, al momento della registrazione presso l’AdE del contratto va versata l’imposta di registro (2% del canone di locazione annuo) e l’imposta di bollo (€. 16,00 ogni 100 righe e 4 facciate del contratto).
2. Cedolare Secca: prevede una tassazione in misura fissa sul reddito prodotto dal canone di locazione (non ci sono né imposte di registro né di bollo). Il locatore ha 2 opzioni: 21% se il contratto di locazione è a canone libero o 10% se il contratto di locazione è a canone concordato. L’opzione può essere scelta alla firma del contratto e variato durante la sua validità. Nel caso di variazione del regime fiscale il locatore è tenuto a comunicarlo all’inquilino/conduttore tramite lettera raccomanda a.r. d all’AdE. Di norma l’opzione va scelta alla scadenza annuale del contratto nel caso di locazione di medio lungo termine. Oltre alle tasse sui redditi la proprietà è tenuto a liquidare le altre tasse relative agli immobili (Imu, Tari, ecc).Nelle locazioni tradizionali e transitorie le utenze e parte delle spese condominiali sono a carico dell’inquilino/conduttore. Spesso accade che nelle locazioni transitorie (da 1 a 18 mesi) e/o universitarie sia il proprietario/locatore a mantenere l’intestazione dei contratti e l’inquilino/conduttore provvede al rimborso con quota di anticipo mensile e conguaglio bimestrale/trimestrale. Nella modalità breve/turistica rimangono a carico della proprietà/locatore. Infatti la quota di consumi e costi ordinari condominiali sono comprese nel pernottamento pagato dall’ospite.
Il calcolo delle imposte dipende del “tipo” di venditore e di acquirente. Principalmente, l’acquirente può optare per la regola del prezzo-valore applicabile solo se: chi acquista è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività d’impresa; sono escluse quindi le vendite soggette ad iva. In questo caso l’imposta di registro proporzionale viene applicata sul valore catastale e non sul prezzo della compravendita.
Nel caso non sia possibile optare per questa soluzione, l’imposta proporzionale viene applicata sul prezzo inserito in atto (prezzo di compravendita).
In particolare, le imposte dovute per l’acquisto di un immobile da privato come I° Casa sono:
● Imposta di registro del 2% sul valore catastale (se opzione prezzo valore) o sul valore dichiarato in atto con un minimo di 1.000,00€;
● Imposta catastale fissa di 50,00€
● Imposta Ipotecaria fissa di 50,00€
Mentre per l’acquisto di un immobile da impresa le imposte sono:
● Imposta di registro fissa 200,00€
● Iva 4% sul prezzo dichiarato in atto
● Imposta catastale fissa di 200,00€
● Imposta Ipotecaria fissa di 200,00€
Nel caso di acquisto da privato sono:
- Imposta di registro del 9% sul valore catastale (se opzione prezzo valore) o sul valore dichiarato in atto con un minimo di 1.000,00€;
- Imposta catastale fissa di 50,00€
- Imposta Ipotecaria fissa di 50,00€
Nel caso di acquisto da impresa invece:
- Imposta di registro fissa 200,00€
- Iva 10% sul prezzo dichiarato in atto (22% se cat. catastale A/1 A/8 A/9) - Imposta catastale fissa di 200,00€
- Imposta Ipotecaria fissa di 200,00€
Sì, il fisco agevola l’acquisto della prima casa agli acquirenti che abbiamo i seguenti requisiti:
- Il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11).
- Il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire entro 18 mesi) la residenza o lavora.
- L’acquirente non ha la piena proprietà di immobili intestati in tutto il territorio nazionale acquistati usufruendo delle agevolazioni I° casa.
- L’acquirente non ha la piena proprietà di un immobile nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto del nuovo acquisto anche acquistato senza le agevolazioni I° casa.
- L’acquirente proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni I° casa dichiara di voler vendere l’immobile già in proprietà entro 12 mesi dall’atto d’acquisto del nuovo.
- L’acquirente è nudo proprietario di un’altra casa d’abitazione.
In via generale, colui che vuole vendere un immobile a uso residenziale entro i 5 anni dall’atto di acquisto e acquistato senza aver usufruito delle agevolazioni I° casa, è soggetto all’imposta sulla plusvalenza. È possibile optare per l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza da saldare al notaio all’atto della vendita o inserire la quota nella dichiarazione dei redditi con tassazione IRPEF e con la possibilità inserire oneri deducibili e detraibili.
Il calcolo del valore della plusvalenza è dato dalla sottrazione dal costo dell’immobile del prezzo di vendita.
Nel caso di vendita di immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni I° casa entro i 5 anni dall’acquisto, il venditore non è soggetto alla tassazione della plusvalenza nel caso in cui:
- Si impegni a riacquistare entro 12 mesi dall’atto di vendita un’altra abitazione da adibire a propria abitazione principale con il vantaggio di portare in detrazione le imposte all’epoca dell’acquisto pagate.
- Dimostri che l’immobile per oltre il 50% del periodo di proprietà è stato adibito ad abitazione principale sua o dei suoi famigliari.
Gli immobili pervenuti per successione sono esenti da tale tassazione mentre quelli pervenuti per donazione sono soggetti alla tassazione della plusvalenza. In questo caso, nel calcolo del tempo di proprietà va tenuta in considerazione la data di acquisto da parte del donante. Nel caso in cui dal momento dell’acquisto alla rivendita siano trascorsi 5 anni, nulla è tenuto a pagare il proprietario.
Tutti i contratti di locazione con durata superiore ai 30 giorni devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione o decorrenza. La registrazione può essere fatta per via telematica, recandosi all’ufficio del AdE o affidando l’incarico a un intermediario o delegato.
- Registrazione Telematica: per la registrazione online del contratto devi possedere lo Spid o il CIE o il CNS e collegarti all’applicazione RLI WEB. Con RLI WEB puoi anche saldare le imposte di registro e di bolle dovute inserendo l’iban del tuo conto corrente bancario.
- Registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate: puoi richiedere la registrazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
Ricordiamo che sono obbligati alla registrazione telematica i possessori di almeno 10 immobili e gli agenti immobiliari.
- Tramite Intermediario/delegato: affidando l’incarico a un agente immobiliare lo stesso provvederà alla registrazione senza che il proprietario debba fare nulla.